Titolo

 

PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
All'insegna della tutela della verità e della giustizia,
ma anche della celerità e semplicità della procedura

 
D = domanda   R = risposta

INTERVISTA ALL'AVV. FRANCESCA RENZI,
PATROCINANTE PRESSO IL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
E-mail renzi.sensuscommunis@tin.it

a cura di Giulio de Nicolais

D. In cosa consiste il processo canonico di nullità del matrimonio?
R. Il procedimento canonico di nullità matrimoniale, come l'intero complesso delle norme ecclesiali, ha una finalità generale che è la salute delle anime ed una finalità peculiare che consiste nella ricerca della verità. Per realizzare detti scopi la legislazione canonica si è ispirata a tre principi fondamentali: - la tutela della verità e della giustizia, attribuendo maggiore potere discrezionale al giudice; - la celerità nell'amministrazione della giustizia; - la semplicità della procedura.
Detto questo, passando all'aspetto squisitamente pratico, il processo canonico di nullità matrimoniale è un procedimento giudiziario regolato dalla legge canonica che si svolge dinanzi ai tribunali ecclesiastici su formale richiesta di uno dei coniugi; tribunali ecclesiastici competenti sono, alternativamente, quello del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato o quello di residenza della parte convenuta, tuttavia la legislazione canonica, proprio al fine di attuare una celere amministrazione della giustizia, consente di adire il tribunale del domicilio della parte attrice o del luogo in cui devono essere raccolte la maggior parte delle prove.
D. Può darci qualche indicazione riguardo i costi, spesso definiti esorbitanti?
R. Premetto che si tratta di normali costi giudiziari. Si pensi infatti che dal 1°gennaio 1998 le spese processuali ammontano a 414 Euro da versarsi al Tribunale competente all'atto dell'introduzione della causa. Sempre regolato dalla CEI, nei limiti minimi e massimi, è l'onorario degli avvocati che corrisponde, nel minimo, a 1330 Euro.
Sempre ispirata all'esigenza di carità è la norma che consente, attraverso l'istituto del gratuito patrocinio o della riduzione delle spese processuali, a persone prive di possibilità economiche, di introdurre e fare una causa di nullità di matrimonio, e di esercitare, quindi, un suo pieno diritto. Inoltre presso tutti i tribunali regionali è stato costituito un corpo di avvocati, stipendiati dal tribunale stesso, che esercitano l'ufficio di difensore o procuratore per le parti che preferiscano sceglierli.
D. Come si svolge il procedimento? E in quanto tempo è possibile ottenere la nullità del matrimonio?
R. Il procedimento di nullità, come si è detto, viene instaurato da una dei coniugi con formale richiesta basata, ovviamente, su una o più motivazioni tassativamente previste dalla legge; dopodiché si instaura il contraddittorio, con la citazione dell'altra parte (parte convenuta) che può partecipare attivamente, sia a favore della nullità sia in opposizione, sia personalmente sia tramite un avvocato. Comunque la partecipazione al procedimento o l'adesione alla nullità da parte del coniuge convenuto in giudizio non sono indispensabili all'ottenimento della dichiarazione di nullità stessa.
Parte centrale del processo di nullità è costituito dalla fase istruttoria diretta alla produzione delle prove; si passa poi alla fase dibattimentale, ove avviene la discussione (in forma scritta) tra le parti in contraddittorio. Conclusa quest'ultima fase la causa è pronta per essere decisa da un Collegio di tre giudici. Ottenuta una prima sentenza dichiarativa della nullità occorre ottenere la ratifica da parte del Tribunale d'appello competente, che, qualora ritenesse non sufficientemente istruita la causa, rinvia ad un'ulteriore esame per poi concludere, seguendo l'iter giudiziario del primo procedimento, con una seconda sentenza. A questo punto la nullità è esecutiva. Per quanto concerne i tempi siamo intorno ai due o tre anni, anche se molto dipende dalla complessità del caso e dalla diligenza delle parti che, spesso, volutamente, purtroppo, con atteggiamenti dilatori ostacolano e intralciano la celerità della giustizia.

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