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PROCESSO CANONICO
DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
All'insegna della tutela della verità e della giustizia,
ma anche della celerità e semplicità della procedura
INTERVISTA ALL'AVV. FRANCESCA RENZI,
PATROCINANTE PRESSO IL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
E-mail renzi.sensuscommunis@tin.it
a cura di Giulio de Nicolais
D. In cosa consiste il processo canonico di nullità del matrimonio?
R.
Il procedimento canonico di nullità matrimoniale, come l'intero
complesso delle norme ecclesiali, ha una finalità generale che è
la salute delle anime ed una finalità peculiare che consiste nella
ricerca della verità. Per realizzare detti scopi la legislazione
canonica si è ispirata a tre principi fondamentali: - la tutela
della verità e della giustizia, attribuendo maggiore potere
discrezionale al giudice; - la celerità nell'amministrazione della
giustizia; - la semplicità della procedura.
Detto questo, passando all'aspetto squisitamente pratico, il
processo canonico di nullità matrimoniale è un procedimento
giudiziario regolato dalla legge canonica che si svolge dinanzi ai
tribunali ecclesiastici su formale richiesta di uno dei coniugi;
tribunali ecclesiastici competenti sono, alternativamente, quello
del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato o quello di
residenza della parte convenuta, tuttavia la legislazione
canonica, proprio al fine di attuare una celere amministrazione
della giustizia, consente di adire il tribunale del domicilio
della parte attrice o del luogo in cui devono essere raccolte la
maggior parte delle prove.
D. Può darci qualche indicazione riguardo i costi, spesso definiti
esorbitanti?
R. Premetto che si tratta di normali costi giudiziari. Si pensi
infatti che dal 1°gennaio 1998 le spese processuali ammontano a
414 Euro da versarsi al Tribunale competente all'atto
dell'introduzione della causa. Sempre regolato dalla CEI, nei
limiti minimi e massimi, è l'onorario degli avvocati che
corrisponde, nel minimo, a 1330 Euro.
Sempre ispirata all'esigenza di carità è la norma che consente,
attraverso l'istituto del gratuito patrocinio o della riduzione
delle spese processuali, a persone prive di possibilità
economiche, di introdurre e fare una causa di nullità di
matrimonio, e di esercitare, quindi, un suo pieno diritto. Inoltre
presso tutti i tribunali regionali è stato costituito un corpo di
avvocati, stipendiati dal tribunale stesso, che esercitano
l'ufficio di difensore o procuratore per le parti che preferiscano
sceglierli.
D. Come si svolge il procedimento? E in quanto tempo è possibile
ottenere la nullità del matrimonio?
R.
Il procedimento di nullità, come si è detto, viene instaurato da
una dei coniugi con formale richiesta basata, ovviamente, su una o
più motivazioni tassativamente previste dalla legge; dopodiché si
instaura il contraddittorio, con la citazione dell'altra parte
(parte convenuta) che può partecipare attivamente, sia a favore
della nullità sia in opposizione, sia personalmente sia tramite un
avvocato. Comunque la partecipazione al procedimento o l'adesione
alla nullità da parte del coniuge convenuto in giudizio non sono
indispensabili all'ottenimento della dichiarazione di nullità
stessa.
Parte centrale del processo di nullità è costituito dalla fase
istruttoria diretta alla produzione delle prove; si passa poi alla
fase dibattimentale, ove avviene la discussione (in forma scritta)
tra le parti in contraddittorio. Conclusa quest'ultima fase la
causa è pronta per essere decisa da un Collegio di tre giudici.
Ottenuta una prima sentenza dichiarativa della nullità occorre
ottenere la ratifica da parte del Tribunale d'appello competente,
che, qualora ritenesse non sufficientemente istruita la causa,
rinvia ad un'ulteriore esame per poi concludere, seguendo l'iter
giudiziario del primo procedimento, con una seconda sentenza. A
questo punto la nullità è esecutiva. Per quanto concerne i tempi
siamo intorno ai due o tre anni, anche se molto dipende dalla
complessità del caso e dalla diligenza delle parti che, spesso,
volutamente, purtroppo, con atteggiamenti dilatori ostacolano e
intralciano la celerità della giustizia.
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